IMU 2026 ENTRO IL 16 GIUGNO 2026 Il versamento della rata di acconto IMU per l'anno 2026 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2026 in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre, come previsto dall'art. 1, comma 762 della legge 160/2019.

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

Data:

11 mag 2026

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Descrizione

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

 

Sono soggetti passivi IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

In tema di abitazione principale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato fondate le questioni che aveva sollevato davanti a sé (ordinanza n. 50/2022). Viene superato il concetto di “nucleo familiare” e l’esenzione per abitazione principale spetta sull’immobile nel quale sono contemporaneamente presenti i due requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario.

 

Esenzioni IMU 2026:

 

  • immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
  • immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
  • immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
  • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
  • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...);
    immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze; gli immobili di proprietà della Santa Sede;
  • immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;


Riduzioni IMU 2026:

 

  • riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché' dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
  • riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

 

L’IMU deve essere versata in due rate.

 

La prima rata deve essere corrisposta entro martedì 16 giugno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre;

La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, deve essere versata entro mercoledì 16 dicembre.

È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2026, l’intero importo in un’unica soluzione.

 

Modalità di versamento:

 

Si utilizza il modello di pagamento unificato F24 ordinario o semplificato.

 

 

Il calcolo dell’imposta IMU dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote:

 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

6 per mille

detrazione di imposta di € 200, 00

Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione, comprese le aree edificabili e gli immobili del gruppo catastale D e con esclusione della categoria D10.

10,6 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale.

1 per mille

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Esenti - art. 1 comma 751

L. 160/2019

 

 

Variazione tasso di interesse legale 2026

 

Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,60% annuo (MEF - Decreto 10/12/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2025).

 

Riforma del sistema sanzionatorio - Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87

 

Come da Riforma del sistema sanzionatorio (Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87) la sanzione del ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% ed è applicata nelle seguenti misure:

 

  • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
  • 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

 


Dichiarazione IMU e IMU-ENC

La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto. il comma 769, L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.

Pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2026 dovranno essere presentate le dichiarazioni Imu per comunicare al Comune di ubicazione dell’immobile interessato le variazioni avvenute nel corso del periodo d’imposta 2025.

 

Dalla residenza comunale, li 06.05.2026

Il Responsabile del servizio

Ing. Gabriele Curti

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