IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2021

Invariate le aliquote rispetto al 2020

Data:

18 settembre 2023

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Descrizione

L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria (IMU), che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.

 L'IMU è dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali (eccetto quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze). E´ da versare in autoliquidazione in acconto entro il 16/06/2021 e in saldo entro il 16/12/2021. 

Le Aliquote IMU non sono variate rispetto al 2020.

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

6 per mille

detrazione di imposta di € 200, 00

Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione, comprese le aree edificabili e gli immobili del gruppo catastale D e con esclusione della categoria D10.

10,6 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale.

1 per mille

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

1 per mille

 

 

Indicazioni in materia di comodato d´uso gratuito ai sensi dell´Art. 1, c. 10 L. 208/2015:

• Alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:

- l´immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l´immobile concesso in comodato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all´immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Secondo il MEF, laddove la norma richiede che il comodante possieda "un solo immobile" in Italia, la stessa deve intendersi riferita all´immobile ad uso abitativo (Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2019).
• Il soggetto passivo comodante (colui che concede il bene in uso gratuito) è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei suddetti requisiti (da presentare entro il 30/06/2021).

 

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l’esenzione già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.

La legge di Bilancio 2021 ha in particolare stabilito l’esonero dal pagamento di giugno con riferimento alle seguenti fattispecie:

a)immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b)immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;

c)immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d)immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Alle misure della manovra 2021 si aggiungono quelle dell’articolo 78 del Dl 104/2020. In forza di tale previsione, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sono esenti per le intere annualità 2021 e 2022, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d’imposta

La regola è che l’esonero prescinda dalla categoria catastale ma sia condizionato alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare.

Fanno eccezione:

1) gli alberghi e pensioni che devono ricadere nella categoria catastale D2;

2) le unità fieristiche che devono appartenere alla categoria catastale D;

3) i cinema e teatri che devono essere classificati nella categoria D3.

Il Decreto c.d. “Sostegni” ha esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo D.L., cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.

Nello specifico, l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.

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