Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), si informa che deve essere effettuato il versamento della rata a SALDO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento:
le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine di versamento è da intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
6 per mille
detrazione di imposta di € 200, 00
Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione, comprese le aree edificabili e gli immobili del gruppo catastale D e con esclusione della categoria D10.
10,6 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale.
1 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
1 per mille
ESENZIONI PER EMERGENZA COVID-19
L’art. 78 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Decreto Agosto” ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:
immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 9 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 “Decreto Ristori” ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del medesimo d.l., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L'art. 5 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 "Decreto Ristori bis" ha previsto che, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto (codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del decreto.
CODICI PER IL VERSAMENTO
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)
CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI MALEO: E852
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:
DESCRIZIONE
CODICE TRIBUTO
COMUNE
STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
3912
-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale
3913
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni
3914
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
3930
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili
3916
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati
3918
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
3939
Di seguito link ad aplicativo di calcolo IMU, ricordando di provvedere ad inserire le corrette aliquote come sopra riportate rispetto quelle proposte di default:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/