IMU 2022

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Descrizione

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

L’art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale, barrando il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportando nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».

 

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

 

Le principali agevolazioni in materia di IMU:

 

fabbricati di interesse storico o artistico [art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019]. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
–  il contratto di comodato sia registrato;

–  il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

–  il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019]. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.
aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160 del 2019]. Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;

- su di esse persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020).

immobili merce [art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020] . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

 

L’IMU deve essere versata in due rate.

 

La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno;

La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, deve essere versata entro il 16 dicembre.

È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2022, l’intero importo in un’unica soluzione.

 

Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote:

 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

6 per mille

detrazione di imposta di € 200, 00

Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione, comprese le aree edificabili e gli immobili del gruppo catastale D e con esclusione della categoria D10.

10,6 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale.

1 per mille

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

1 per mille

 

Le Aliquote IMU non sono variate rispetto al 2021.

 

 

 

AGEVOLAZIONI PER COVID-19

 

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

PENSIONATI ESTERI

 

Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021– legge di bilancio 2022).

 

DICHIARAZIONE IMU

AVVISO DI SCADENZA

Si informa che:

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
 

ENTRO IL 30 GIUGNO

deve essere presentata la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU)

 

DICHIARAZIONE ORDINARIA

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Pertanto nel caso in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio nell’anno precedente alla dichiarazione, o nello stesso anno siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, va inviata la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno corrente.

In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogni qualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non sia a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta.

La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale o, in alternativa, trasmessa in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

In via generale non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili per i quali il Comune ha subordinato l’applicazione di aliquote ridotte alla presentazione di apposite autocertificazioni e per quelli adibiti ad abitazione principale.

Tuttavia, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Il MEF ha chiarito che l’immobile scelto dai componenti del nucleo familiare, ai fini dell’esenzione IMU, deve essere comunicato al Comune competente mediante presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione di cui al DM 30 ottobre 2012.

Nello specifico per l’IMU 2022 la scelta andrà fatta a cura del proprietario dell’immobile che beneficerà dell’esenzione entro il 30 giugno 2023.

In sede di compilazione della dichiarazione IMU quindi, il contribuente dovrà barrare il campo 15 relativo all’esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente dicitura: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019».

 

A titolo esemplificativo, le fattispecie da dichiarare sono le seguenti:

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La dichiarazione va resa solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione d’imposta;
Fabbricati di interesse storico o artistico;
Immobili oggetto di locazione finanziaria;
Immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
Aree fabbricabili limitatamente al valore venale in comune commercio e sue variazioni. La dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende adeguarsi per il calcolo dell’imposta al valore venale dell’area predeterminato dal comune;
Terreni agricoli divenuti area fabbricabile nonché aree divenute fabbricabili ai sensi del comma 6, art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992 (demolizione di fabbricato o interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge 5/08/1978 n. 457 ora disciplinati dall’art. 3, lettere c), d), e) ed f) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380);
Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria ed al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
Immobili dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992;
Immobili che nel corso dell’anno hanno perso o acquistato il diritto all’esenzione dall’IMU;
Immobili classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto ovvero iscritti senza attribuzione di rendita interamente posseduti da imprese e distintamente iscritti in bilancio;
Immobili per i quali è intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarata in catasto;
Immobili per i quali è intervenuta l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
Le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
Immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
Immobili per i quali si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (esempio: usufrutto legale dei genitori).
Immobili esonerati dal versamento dell’IMU in base alle norme connesse all’emergenza COVID-19.
ENTI NON COMMERCIALI – DICHIARAZIONE TELEMATICA

 

ENTI NON COMMERCIALI – DICHIARAZIONE TELEMATICAENTI

Gli enti non commerciali in possesso di immobili che formano oggetto di esenzione da IMU ai sensi dell’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 sono tenuti ad inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione IMU.

Le dichiarazioni relative agli immobili posseduti dagli Enti non commerciali devono essere presentate utilizzando il modello approvato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2014, nelle more dell’entrata in vigore di nuovo decreto.

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o nel caso in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

Sul sito del Ministero delle finanze sono disponibili specifiche tecniche, in vigore dal 15 luglio 2019, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni IMU.

Dal 6 giungo 2019 è disponibile la nuova versione 3.1.0 del modulo di controllo delle dichiarazioni IMU per enti non commerciali.

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Pagina aggiornata il 19/03/2024